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Vittime Strada

 

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Risarcimento del danno Attività immediate Accertamenti dell' autorità Processo penale        Processo civile          Provvisionale                     Danni risarcibili

 


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Risarcimento del danno

 

Processi a parte, è utile che il danneggiato denunci l'incidente alla compagnia assicuratrice del presunto responsabile mediante lettera raccomandata recante una anche generica richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Se il presunto responsabile è ignoto o privo di copertura assicurativa, il danneggiato può rivolgersi al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che incaricherà delle trattative e dell'eventuale pagamento una delle diverse compagnie assicuratrici operanti in Italia. In tutti i casi di incidente, una offerta di risarcimento deve, nei sinistri con soli danni a cose, e può, in quelli con danni a persone, essere formulata entro 60 giorni dalla compagnia assicuratrice.

Se l'offerta non viene ritenuta congrua il danneggiato può rifiutare la somma oppure accettarla a titolo di acconto e proseguire in sede giudiziaria.
Il danneggiato può ancora inviare, ed è certo utile che lo faccia, documentazione ospedaliera e delle cure seguite, certificati medici specialistici con quantificazione del danno, fatture di tutte le spese incontrate.
La compagnia assicuratrice del presunto responsabile sottopone in genere il danneggiato a visita medica di propri Sanitari, alla quale può essere presente Medico di fiducia del paziente.
Contro il comportamento delle compagnie durante le trattative o nella liquidazione si può protestare presso l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).